Redazione del registro infortuni
Il registro infortuni deve essere redatto conformemente al modello approvato attraverso il D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore. Il registro infortuni deve, inoltre, essere vidimato presso l’ASL competente per territorio e conservato, a disposizione dell’organo di vigilanza, sul luogo di lavoro.