L’articolo 2556 C.C. disciplina la modalità di trasferimento o di godimento dell’azienda.
I contratti di vendita o di affitto dell’azienda devono essere “provati per iscritto” per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Il contratto deve essere depositato a cura del Notaio entro 30 (trenta) giorni