Legge Fallimentare – Regio Decreto 16 Marzo 1942, n.267
Art. 166. Pubblicità del decreto.
“Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell’art. 17. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati. Se il debitore possiede beni immobili o altri...
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