Legge Fallimentare – Regio Decreto 16 Marzo 1942, n.267
Art. 177. Maggioranza per l’approvazione del concordato.
“Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel...
Effettuare il Login per Continuare a Leggere