Nella crisi per sovraindebitamento, i creditori possono manifestare all’organismo di composizione della crisi il proprio consenso o dissenso formalmente anche per tramite corrispondenza.
Il creditore che acconsente ad uno stralcio può comunque rivalersi, per l’importo residuo, nei confronti dei coobligati e/o fideiussori dell’azienda...
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