Nell’accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis, una particolare attenzione deve essere prestata al pagamento dei creditori estranei all’accordo.
In particolare, al momento dell’omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito ci possono essere due tipologie di crediti:
– crediti scaduti alla data dell’omologa;
– crediti non scaduti alla data dell’omologa.
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